1. La società concessionaria di cui all'articolo 5, comma 2, è tenuta a corrispondere un contributo al comune titolare
a) per i ricavi complessivi annui da roulette francese, baccarat e chemin de fer, al 60 per cento delle corrispondenti entrate;
b) per i ricavi da altri giochi d'azzardo, al 50 per cento del totale delle entrate.
3. Il contributo di concessione è corrisposto al comune titolare dell'esercizio della casa da gioco entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese di ricavo. Entro la stessa data la società concessionaria deve presentare al comune il relativo rendiconto.